martedì 29 settembre 2009

Denuncia prezzi del 1° ottobre per il 2010



Caro Collega Albergatore senza respiro,

come ogni anno, di consueto, appena la stagione finisce devi già pensare ai prezzi per la prossima stagione, arrivi stanco e cotto a fine estate, e devi adempiere subito ai soliti scalini burocratici, devi decidere adesso su 2 piedi quali saranno le tariffe che penserai di applicare già per il prossimo anno.

Quindi, ricordo a tutti quelli che non sono ancora scappati all'estero col malloppo che entro il 1° ottobre (e non il 1° Dicembre) occorrerà presentare la denuncia prezzi al rispettivo ufficio provinciale propenso, pena la solita ammenda amministrativa, ricordo anche che non si può fare tramite Internet (mortacci loro!), quindi anche se sei già ai Caraibi sotto una palma ed in buiona compagnia, devi rimetterti i pantaloni e tornare in Italia per forza per adempiere al tuo dovere burocratico, gli uffici comunali on-line ci sono solo in America ancora, noi siamo sempre gli ultimi ad arrivare, ed il modulo non possono neppure faxartelo (ari-mortacci loro!), perchè "si tratta di un modulo speciale in triplice copia" (così mi ha spiegato un'impiegata telefonicamente), quindi bisogna andare 2 volte all'ufficio provinciale, 1 volta per ritirare il modulo ed 1 volta per ri-consegnarlo compilato, tanto hai tempo da perdere non ti preoccupare.

Per quelli di Rimini l'ufficio provinciale preposto è questo:

Assessorato al Turismo Provincia di Rimini Piazza Malatesta, 28 47900 Rimini - Italia Tel. 0541 716380-371 Fax 0541 783808 turismo@provincia.rimini.it


Ricordo che, anche il Comune di Rimini vuole fare la sua parte, e pretende già di sapere, sempre entro il 1° ottobre, il periodo di apertura e chiusura per il prossimo anno, (ma santo cielo abbiamo ancora lo stress della stagione appena conclusa e già ti fanno pensare alla prossima estate!!!).

Per i colleghi riminesi di seguito l'ufficio Comunale di Riferimento:

Sportello Unico
4° piano - Ufficio Alberghi (Signor Maldini)
via Rosaspina,7 tel 0541.704358-68
Loro eventualmente ti faxano il modulo poi però deve essere consegnato di persona all'ufficio sopra indicato.


Per tutti i colleghi d'Italia invece il testo della normativa è di seguito riportata:

DENUNCIA PREZZI
Ai sensi dell’art.32 della legge 16/2004 i gestori delle strutture ricettive alberghiere ed
extralberghiere devono obbligatoriamente comunicare alla Provincia entro il 1°
ottobre di ogni anno con validità 1° gennaio dell’anno successivo, la denuncia
dei prezzi (anche se non si modificano le tariffe) e delle attrezzature, comunicando i
soli prezzi massimi dei servizi offerti, le caratteristiche delle strutture ed i periodi di
apertura.
E’ consentita un’ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell’anno successivo
(facoltativa) per la variazione di prezzi in aumento che si intendono applicare dal 1°
giugno dello stesso anno.
La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini previsti, comporta
l’impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nella denuncia dell’anno
precedente e l’applicazione di una sanzione amministrativa .( art. 32, comma 5) e art. 38
L.R. 16/04).
COMUNICAZIONE APERTURA
L’art 21 della legge 16/2004 obbliga i gestori delle strutture ricettive a comunicare al
Comune i periodi di apertura e chiusura degli esercizi entro i termini previsti
per l’invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture
ricettive alla Provincia e cioè entro il 1° ottobre.
Ricordiamo che eventuali chiusure delle strutture, nei periodi di apertura comunicati,
devono essere preventivamente comunicate al Comune e non possono superare
complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di
apertura stagionale.
Sono previste anche aperture straordinarie, da comunicarsi sempre preventivamente al
Comune, nei periodi di chiusura comunicati: in questo caso gli esercizi stagionali non
possono comunque superare i nove mesi complessivi di apertura nell’arco dell’anno solare
(per aperture dal 15 ottobre al 15 Aprile occorre il nulla osta sanitario).
Il mancato invio al Comune delle suddette comunicazioni comporta l’applicazione di una
sanzione Amministrativa.

ed eventualmente è scaricabile da qui.

Buona compilazione a tutti

ciao ciao
Ale

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